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  • Alberto Catalano Avvocato

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L’avvocato Alberto Catalano assicura anche la tutela legale alle persone non abbienti in possesso dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in quanto iscritto al relativo albo.

È considerato “non abbiente” chi ha un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82. Questo limite viene periodicamente aggiornato: qui è indicato quello fissato con decreto 16/01/2018, a decorrere dal 15/03/2018

Procedimenti Penali

Il patrocinio a spese dello Stato può esser chiesto da chi nel procedimento è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria e consente alle persone non abbienti. Qualora venga accolta la richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio, si avranno i seguenti benefici: il rilascio gratuito di copie degli atti processuali, quando necessarie per l'esercizio della difesa; l’anticipazione da parte dello Stato di varie spese, indennità e diritti (v. art. 107 DPR. 30 maggio 2002, n. 115 - documento qui allegato), nonché l'onorario e le spese di avvocato e di eventuali consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati. Inoltre, per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (cioè allorché vi sia la costituzione di parte civile), sono prenotati a debito, quando la spesa è a carico della parte ammessa, il contributo, le spese e le imposte indicate nell'art. 108 del citato DPR.

Precisazioni:

  1. I) ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  2. II) Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. – Ma nei processi in cui il richiedente sia in conflitto d'interessi con gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente.

 III) La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

3-bis) L’ammissibilità al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti è stata espressamente sancita (con art.1 della legge 11/01/2018 n.4, in vigore dal 16/2/2018) in favore dei “figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”; con la precisazione che tale deroga vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

 IV)Si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha riportato condanne definitive per i reati [in materia di associazione mafiosa, di traffico di tabacchi e di stupefacenti] indicati nell'art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115 (v. documento allegato). – L'interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139 del 2010.

Cause Civili

Nei procedimenti civili le pretese che si intendono azionare in giudizio non devono risultare manifestamente infondate. Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Tratto da:

Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali

Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi

ministerogiustizia.it